1. In coerenza con i princìpi di pace e di ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, di coesistenza pacifica e di giustizia sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Costituzione della Repubblica, la Repubblica promuove e favorisce i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e di servizi di uso civile e socialmente utili, assumendo come obiettivo prioritario il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche presenti nel settore. A tale fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, per la durata di un triennio, rinnovabile, l'Agenzia nazionale per la riconversione dell'industria bellica, di seguito denominata «Agenzia», con lo scopo di realizzare un osservatorio permanente sulla struttura produttiva militare nazionale e di predisporre analisi e piani per la riconversione industriale a fini civili di aziende che producono beni e servizi per usi militari.
2. L'Agenzia è composta da un rappresentante ciascuno dei Ministeri della difesa, delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, nonché dell'Istituto nazionale per il commercio estero; da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre esperti nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e da tre esperti designati di intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.